Le successioni transfrontaliere: panoramica del quadro giuridico europeo
Le successioni transfrontaliere, o internazionali, si verificano ogni volta in cui una successione ereditaria presenta collegamenti con più di uno Stato.
È il caso tipico del defunto che, in vita risiedeva in un Paese diverso da quello della sua cittadinanza, oppure della divisione ereditaria di assets patrimoniali distribuiti in più giurisdizioni, con beni situati in Stati differenti. In queste situazioni la gestione ereditaria diventa inevitabilmente più complessa, perché occorre tenere distinti due piani: quello civilistico, relativo a chi eredita e secondo quale legge, e quello fiscale, che riguarda invece le imposte dovute, disciplinato da regole autonome e non sempre coordinate tra loro.
Nel contesto dell’Unione Europea, il principale riferimento normativo è il Regolamento (UE) n. 650/2012, applicabile alle successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015 in poi. Questo regolamento ha avuto un impatto significativo perché ha sostituito, in larga parte, le norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri, come la legge italiana n. 218/1995, introducendo un sistema uniforme per stabilire sia quale autorità giudiziaria sia quale legge debbano regolare l’intera successione. Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione di Irlanda e Danimarca.
Uno degli aspetti centrali riguarda la determinazione della giurisdizione, cioè dello Stato il cui giudice sarà competente a occuparsi della successione.
La regola generale, prevista dall’articolo 4, stabilisce che siano competenti i giudici dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Il concetto della residenza abituale non è definito in modo rigido, ma viene ricostruito attraverso una valutazione complessiva della vita del defunto, considerando elementi come la durata e la stabilità della permanenza, i legami familiari e sociali e il centro degli interessi principali. L’obiettivo è individuare il Paese con cui il defunto aveva un collegamento stabile e significativo.
Esiste poi una regola sussidiaria, prevista dall’articolo 10, che interviene quando il defunto non aveva la residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione Europea. In questi casi, la giurisdizione può essere attribuita allo Stato in cui si trovano i beni ereditari, a condizione che il defunto fosse cittadino di quello Stato oppure vi avesse avuto la residenza abituale in un periodo recente, entro cinque anni prima del decesso. Se anche questi requisiti mancano, la competenza del giudice è limitata esclusivamente ai beni presenti sul territorio dello Stato interessato.
Altro aspetto fondamentale da definire è la legge applicabile.
In tale caso, il Regolamento si fonda su un principio fondamentale: l’unità della successione.
In altre parole, un’unica legge regola l’intero patrimonio ereditario, senza distinguere tra beni mobili e immobili o tra beni situati in Paesi diversi. La regola generale, prevista dall’articolo 21, stabilisce che si applichi la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Questo criterio ha una portata universale, il che significa che può condurre all’applicazione anche della legge di uno Stato extra-UE.
Accanto a questa regola, il Regolamento prevede però un importante strumento di pianificazione successoria: la professio iuris, disciplinata dall’articolo 22. Il testatore può infatti scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza per regolare l’intera successione. Questa scelta deve essere espressamente contenuta in un testamento o in un atto di ultima volontà e prevale sul criterio della residenza abituale. Si tratta di uno strumento molto rilevante, perché consente di dare certezza alla disciplina applicabile e di orientare la successione verso un ordinamento giuridico più coerente con le proprie volontà, ad esempio in materia di tutela dei legittimari, che varia sensibilmente da Paese a Paese.
Con riferimento agli aspetti fiscali, invece, occorre fare riferimento ancora oggi alle singole legislazioni nazionali ed a eventuali convenzioni contro la doppia imposizione, non disponendo nulla il Regolamento al riguardo.
In Italia, ad esempio, il criterio varia a seconda della residenza del defunto: per i residenti si applica un’imposizione su base mondiale, mentre per i non residenti l’imposta riguarda solo i beni situati nel territorio italiano.
È quindi evidente quanto sia fondamentale una corretta pianificazione successoria in ambito internazionale.
Redigere un testamento chiaro, che includa anche la scelta espressa della legge applicabile, permette di evitare incertezze e conflitti tra ordinamenti diversi, ridurre il rischio di frammentazione del patrimonio e garantire che le proprie volontà siano rispettate in modo coerente.
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