Benvenuti in Italia Paperoni (ma a caro prezzo): la tassa dei neo-residenti vola a 300 mila

La Legge di Bilancio per il 2026 interviene ancora una volta sul regime dei neo residenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR, segnando un nuovo cambio di passo nella politica fiscale di attrazione dei contribuenti ad alta capacità contributiva. Dopo la prima stretta introdotta dal DL “Omnibus” 113/2024, che aveva già raddoppiato l’imposta sostitutiva portandola da 100.000 a 200.000 euro, il legislatore delinea ora un ulteriore innalzamento: l’imposta annuale passa infatti a 300.000 euro per il contribuente principale e a 50.000 euro per ciascun familiare per il quale l’opzione viene estesa.

Questo nuovo assetto riguarderà i soggetti che trasferiranno la residenza civilistica in Italia a partire dal 1° gennaio 2026, confermando così il ruolo decisivo dell’iscrizione anagrafica quale criterio per individuare la misura dell’imposta applicabile. La scelta non è irrilevante, poiché può determinare trattamenti differenti tra contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale nello stesso anno ma che perfezionano l’iscrizione anagrafica in momenti diversi.

Il regime dei neo residenti, com’è noto, consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia — purché non siano state residenti nel Paese per almeno nove degli ultimi dieci periodi d’imposta — di assoggettare a un’imposta sostitutiva forfetaria tutti i redditi prodotti all’estero. L’opzione può essere estesa anche ai familiari individuati dall’art. 433 del codice civile, i quali devono soddisfare gli stessi requisiti soggettivi. Tale estensione è possibile durante tutto il periodo di validità del regime, che resta fissato in quindici anni non rinnovabili.

L’accesso al regime, secondo il dettato normativo, presupporrebbe la presentazione di un interpello probatorio prima dell’esercizio dell’opzione. Tuttavia, già il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2017 aveva chiarito come tale interpello fosse da considerarsi facoltativo. Resta comunque uno strumento utile nei casi in cui vi siano dubbi sulla sussistenza dei requisiti di accesso.

L’opzione si perfeziona direttamente in dichiarazione dei redditi, che può riferirsi all’anno del trasferimento della residenza fiscale o all’anno successivo.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la normativa richiama i criteri dell’art. 165, secondo cui si considerano prodotti all’estero — e quindi assoggettabili a imposta sostitutiva — i redditi determinati sulla base di criteri reciproci a quelli previsti per individuare i redditi prodotti in Italia.

Vi rientrano, quindi, i redditi fondiari relativi a immobili situati all’estero, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti, i redditi di lavoro dipendente prestato oltre confine, quelli di lavoro autonomo esercitati all’estero tramite base fissa, i redditi d’impresa prodotti all’estero tramite stabile organizzazione e le plusvalenze su partecipazioni in società non residenti. Tale perimetro include inoltre i redditi posseduti tramite entità interposte e quelli derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per i quali – in deroga alle regole ordinarie – non sono richieste particolari segnalazioni in dichiarazione. L’opzione disattiva anche la disciplina CFC, evitando la tassazione per trasparenza dei redditi della controllata estera.

Permangono invece alcune esclusioni: le plusvalenze da partecipazioni qualificate restano assoggettate al regime ordinario per i primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. Proprio per tale ragione, durante questo quinquennio permane l’obbligo di indicare tali partecipazioni nel quadro RW, nonostante la generale esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

L’imposta sostitutiva — ora pari a 300.000 euro per il contribuente principale e 50.000 euro per ciascun familiare — è dovuta in un’unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), ovvero il 30/06.

Una volta esercitata l’opzione, l’imposta opera in modo automatico di anno in anno, salvo revoca, decadenza o perdita della residenza fiscale in Italia. È inoltre prevista la possibilità di revocare l’estensione ai familiari senza rinunciare all’opzione principale.

Dal punto di vista degli effetti, l’opzione garantisce l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW (quadro adibito per i redditi esteri) e dagli adempimenti relativi a IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), sia per il contribuente principale sia per i familiari aderenti.

Allo stesso tempo, il regime non è cumulabile con gli altri incentivi per il rientro dei lavoratori, quali il regime impatriati o quello per i ricercatori: il contribuente deve dunque scegliere quale regime applicare.

La Legge di Bilancio 2026 modifica, dunque, in modo significativo il regime, rendendolo più costoso ma lasciando invariata la sua struttura di fondo. Le nuove soglie di imposta — particolarmente elevate — potrebbero incidere sull’attrattività del sistema, soprattutto per quei soggetti con flussi reddituali esteri di dimensioni contenute rispetto all’imposta forfetaria. Al contempo, la scelta di applicare le nuove misure a partire dalla residenza civilistica del 2026 potrebbe determinare situazioni non perfettamente simmetriche tra capofamiglia e familiari, specie laddove questi ultimi trasferiscano la residenza in anni successivi, trovandosi a pagare un’imposta superiore pur aderendo al medesimo regime.

Francesca Bari

Dottore Commercialista e Revisore Legale

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